Circolare n. 388 |
del 31/03/2022 |
A TUTTI I GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“A. Diaz”
OGGETTO: Note Ministeriali relative al DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022
Si inoltrano le note che il Ministero dell’Istruzione ha diffuso per fornire maggiori indicazioni in merito alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022, il c.d. Decreto Riaperture. Le note, allegate alla presente circolare, sono:
- nota prot. n. 620 del 28.03.2022, sugli obblighi vaccinali a carico del personale scolastico;
- nota prot. n. 410 del 29.03.2022, sull’applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal DL 24/2022 in particolare sulle modalità̀ di gestione dei contatti con casi di positività̀ all’infezione da SARS-CoV-2 e sugli obblighi vaccinali a carico del personale scolastico;
Di seguito si riportano in sintesi gli aspetti salienti e le nuove disposizioni che saranno operative a partire da venerdì 1 aprile 2022. Per tutti gli approfondimenti specifici si rimanda alla lettura integrale delle due note ministeriali.
Disposizioni e misure precauzionali a scuola
Scuola | Chi | Misura sino a 3 casi positivi | Misura con almeno 4 casi positivi |
INFANZIA | BAMBINI di età inferiore ai 6 anni | NESSUNA MISURA | NESSUNA MISURA |
BAMBINI di età superiore ai 6 anni | MASCHERINA CHIRURGICA è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva
| MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo
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PERSONALE scolastico | |||
PRIMARIA | ALUNNI | MASCHERINA CHIRURGICA è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva
| MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo
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PERSONALE scolastico | |||
SECONDARIA | ALUNNI | MASCHERINA CHIRURGICA è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva
| MASCHERINA FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo
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PERSONALE scolastico |
- In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
- L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Scuola Primaria e Secondaria: alunni positivi e alunni fragili
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento (positivi COVID), possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione (alunni fragili), qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Misure generali di sicurezza
Sino al termine delle lezioni e comunque sino a nuove e specifiche disposizioni, si applica quanto segue:
- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- La mascherina NON va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il Green Pass Base (vaccinazione, guarigione o test). Per il personale scolastico il possesso del green Pass Base e la verifica dell’obbligo vaccinale verrà effettuato attraverso la piattaforma ministeriale del SIDI o, laddove necessario, attraverso l’App VerificaC19;
- Riammissione in classe degli alunni positivi al SARS CoV-2 avviene con la sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Il test può essere effettuato anche in centri privati a ciò abilitati;
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Obbligo vaccinale del personale
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
L’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’art. 9, comma 3, del DL 52/2021.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del DL 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).
Il DL 24/2022 prevede che la vaccinazione sia il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente non vaccinato che non potrà svolgere attività didattiche con gli alunni ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Detto personale viene sostituito con personale supplente, mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
Fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente non vaccinato sono quelle del personale temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
La nota 620 specifica che, il personale ATA, non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del DL 24/2022, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività del proprio profilo professionale.
Fino al termine del 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test di cui all’art. 9, comma 1, lettera a-bis, del DL 52/2021.
ATTENZIONE!
Il miglioramento del quadro epidemiologico ha permesso la semplificazione delle disposizioni e la gestione dei contatti di casi di positività̀ in ambito scolastico, consentendo lo svolgimento in presenza dell’attività didattica anche laddove si dovessero verificare più casi positivi all’interno di una stessa classe o sezione. Tuttavia, la cessazione dello stato di emergenza non significa la scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari, come dimostrano i numeri crescenti dei contagi.
È pertanto fondamentale che tutti continuino a rispettare le misure di sicurezza e ad usare il buon senso in ambito scolastico, ma soprattutto fuori da scuola.
Grazie per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Trois
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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Tags: coronavirus, covid-19, decreto riaperture, green pass, super green pass, vaccino